L’e-commerce è quell’insieme di attività che consentono l’acquisto e la vendita di beni e servizi per via telematica con servizi di pagamento in linea (ad es. carta di credito).

Poiché i servizi disponibili tramite un sito web sono accessibili automaticamente e simultaneamente per tutti i consumatori di tutti gli Stati membri Ue, se quest’accessibilità costringesse i prestatori di servizi a rispettare contemporaneamente il corpus normativo e regolamentare di tutti i diversi Stati membri, ne risulterebbe per loro un onere sproporzionato e ingiustificato: per ottemperare alle diverse prescrizioni nazionali, i prestatori di servizi potrebbero vedersi costretti a prevedere servizi diversi, il che impedirebbe loro di effettuare economie di scala e di offrire servizi competitivi. La natura senza frontiere del commercio elettronico richiede dunque un mercato interno pienamente funzionante.

 

La direttiva Ue sul commercio elettronico

Il commercio elettronico è disciplinato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2001/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (meglio nota come «Direttiva sul commercio elettronico»).

La direttiva mira a definire un quadro giuridico uniforme principalmente con riguardo ai seguenti aspetti: lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari che trasmettono o registrano dati, i codici di condotta e la composizione extragiudiziale delle controversie.

Relativamente allo stabilimento dei prestatori, la Direttiva Ue afferma che i prestatori di servizi della società dell’informazione (ad esempio, operatori dei siti Internet) sono tenuti a rispettare le disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti (regola del paese d’origine o “clausola del mercato interno”). A tal fine, la direttiva definisce il luogo di stabilimento del prestatore come il luogo in cui un operatore esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. Tale norma del paese d’origine costituisce l’elemento fondamentale della direttiva poiché crea la chiarezza e la certezza del diritto necessarie per permettere ai prestatori di servizio di proporre i propri servizi in tutta l’Unione.

Relativamente alle informazioni commerciali la Direttiva Ue afferma che il venditore on line deve rendere facilmente e permanentemente accessibili ai potenziali clienti (ed alle autorità competenti) le informazioni idonee ad identificarlo dal punto di vista giuridico, amministrativo e fiscale (nome, denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale, numero d’iscrizione al repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese, numero della partita Iva, ecc.). Fra queste, si menzionano anche i dati, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che permettono agli utenti di contattarlo rapidamente e di comunicare con il venditore direttamente ed efficacemente.

Le condizioni generali di vendita devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

 

La normativa italiana sul commercio elettronico

Le norme applicabili sono:

  • Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 che riprende sostanzialmente il contenuto della Direttiva Ue
  • Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni (Codice del consumo) relativo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, che comprende la maggior parte delle disposizioni emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi venticinque anni per la protezione del consumatore.
  • Il Codice Civile che disciplina i contratti in generale (Artt. dal 1321 al 1469) e pertanto anche il contratto telematico.

Per poter svolgere l’attività di commercio on-line, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte di qualsivoglia autorità, tuttavia, vi sono una serie di obblighi da osservare, come ad esempio quelli informativi relativi all’identità del soggetto che esercita il commercio on-line, quelli inerenti la conclusione del contratto (ad esempio il modo in cui sarà archiviato il contratto concluso) o la trasmissione della ricevuta dell’ordine del destinatario.Inoltre le condizioni generali di vendita devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Se il commercio on-line è rivolto a consumatori, sono applicabili il Codice del Consumo e, per quanto da esso non disciplinato, le norme del D. Lgs. 70/2003.

 

Commercio on-line rivolto a consumatori

Il Codice del Consumo è un insieme di norme che attribuisce diritti inderogabili al consumatore. Il Codice del Consumo definisce come Consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I principali diritti garantiti ai consumatori dal Codice del Consumo sono due: il diritto di recesso ed il diritto alla garanzia.

Il diritto di recesso (Cfr. Art. 52 e seguenti del Codice del Consumo)

Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza essere tenuto a fornire alcuna motivazione.

Il costo diretto per la restituzione del bene è a carico del consumatore. Solo nel caso in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il fornitore è tenuto a ritirare i beni a sue spese qualora gli stessi, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

Il fornitore, nel termine di 14 giorni dal ricevimento della notizia dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, deve restituire al consumatore tutte le somme che questi aveva pagato, comprese le eventuali spese di consegna ove poste a carico del consumatore.

Tuttavia:

  1. Il fornitore non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal fornitore.
  2. Il fornitore può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni oppure finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver spedito I beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Il venditore deve eseguire il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore per l’acquisto originario. È sempre possibile convenire con il consumatore una diversa modalità di rimborso, ma ciò non deve comportare costi aggiuntivi a carico dell’acquirente.

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizia a decorrere, nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, nominato dal consumatore (ma diverso dal trasportatore), acquisisce il possesso fisico dei beni e, nel contratto di servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Se il consumatore ha ordinato più beni con un solo ordine e gli stessi vengono consegnati separatamente, il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore riceve fisicamente l’ultimo bene consegnato. La stessa regola vale nel caso di un bene costituito da lotti o pezzi multipli.

Se il contratto prevede la consegna periodica dei beni in un determinato periodo di tempo, il recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla prima consegna.

Per i contratti di fornitura di acqua, gas o elettricità, ovvero per quelli di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale ovvero per quelli che hanno ad oggetto beni messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto.

La norma sancisce espressamente la nullità di eventuali clausole che prevedano limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

Tuttavia, non sempre è possibile, per il consumatore, esercitare il diritto di recesso.

L’art. 59 del Codice del Consumo introduce una serie di limiti all’esercizio del diritto di recesso per i contratti di servizi, se l’esecuzione è iniziata consapevolmente, per i beni il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato, per i beni confezionati su misura o personalizzati o che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, per i beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici, per i software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna, per giornali, periodici e riviste e in tutti gli altri casi previsti dall’art. 59.

Di tali condizioni il fornitore dovrà tenere conto al momento della redazione delle proprie Condizioni di Vendita Online, sia perché è necessario che il fornitore sia a conoscenza dei diritti del consumatore, sia perché tutta la struttura del Codice del Consumo è diretta a garantire al consumatore pieni diritti anche in tema di informazione preventiva.

Il fornitore è tenuto a fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di recesso, pena il rischio che il recesso possa essere esercitato per un periodo ben più lungo, fino a 12 mesi dalla vendita (art. 53) o anche in caso di diminuzione del valore dei beni (art. 57).

Il fornitore potrà dare esecuzione ai propri obblighi informativi inserendo nelle proprie Condizioni Generali di Vendita Online le informazioni al consumatore circa l’esistenza del suo diritto di recesso e le modalità per il suo esercizio, che devono essere formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile per il consumatore, e dovrà altresì mettere a disposizione di quest’ultimo, mediante pubblicazione sul sito o link ipertestuale, il modulo per l’esercizio che dovrà essere compilato ed inviato agli indirizzi indicati e con le modalità previste, anche elettroniche.

I diritti di garanzia del consumatore

È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cfr. Art 134 Codice del Consumo).

Il fornitore risponde verso il consumatore di ogni “difetto di conformità al contratto di vendita”, vale a dire d’ogni differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle proprie dell’articolo acquistato, secondo quanto previsto dall’articolo 129 del Codice del Consumo.

Il venditore professionista ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, e quindi:

  • il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore e di conseguenza le caratteristiche prospettate dal venditore, produttore o suo rappresentante;
  • il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l’installazione devono essere chiare.

La conformità del bene si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Si riporta integralmente l’articolo 130 del Codice del Consumo che espone in dettaglio i diritti di garanzia del consumatore:

  1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatoreper qualsiasi difetto di conformita’ esistente al momento della consegna del bene.
  2. In caso di difettodi conformità, il consumatoreha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
  3. Il consumatorepuo’ chiedere, a sua scelta, al venditoredi riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
  4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditorespese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
  5. a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difettodi conformità;
  6. b) dell’entità del difettodi conformità;
  7. c) dell’eventualità che il rimedioalternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  8. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruoterminedalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
  9. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
  10. Il consumatorepuò richiedere, a sua scelta, una congrua riduzionedel prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
  11. a) la riparazionee la sostituzionesono impossibili o eccessivamente onerose;
  12. b) il venditorenon ha provveduto alla riparazioneo alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al ((comma 5));
  13. c) la sostituzioneo la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  14. Nel determinare l’importo della riduzioneo la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
  15. Dopo la denuncia del difettodi conformità, il venditorepuò offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
  16. a) qualora il consumatoreabbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditoreresta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al ((comma 5)), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
  17. b) qualora il consumatorenon abbia gia’ richiestouno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
  18. Un difettodi conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazioneo della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Sviluppi normativi futuri delle vendite ai consumatori

Nel maggio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea due nuove direttive del Parlamento Europeo volte ad armonizzare la disciplina della vendita di beni e della fornitura di contenuto digitale e servizi digitali ai consumatori destinate ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.

Trattasi della Direttiva (Ue) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e della Direttiva (Ue) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.

Le due Direttive in oggetto mirano a raggiungere un livello massimo di armonizzazione della normativa sulla vendita all’interno dell’Unione Europea.

Anche in queste direttive sono previste le garanzie che dovranno essere fornite dal venditore professionista, inderogabili, salva sempre la facoltà del venditore di fornirne di maggiori e più estese.

La garanzia è strutturata in forma analoga a quella attualmente prevista dal Codice del Consumo. Anche in caso di beni con elementi digitali si prevede la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede poi la fornitura continuativa per più di due anni, il venditore è tenuto a rispondere per eventuali difetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifichino o si manifestino nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. In tal caso la legislazione nazionale può prevedere termini più lunghi.

Quanto al sistema di rimedi a disposizione del consumatore in caso di vizi o difformità, il consumatore ha, a sua scelta, diritto al ripristino della conformità dei beni, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto ove la difformità non sia lieve. È stato altresì introdotto il diritto del consumatore di rifiutare il pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle due suindicate Direttive.

Infine la Direttiva Ue 2019/2161, pubblicata a fine 2019 che entrerà in vigore il 28 maggio 2022, è volta ad una migliore applicazione nonché ad una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea in parte volte alla specifica protezione dei consumatori che acquistano online.

In particolare la direttiva Ue 2019/2161 prende in considerazione I seguenti punti:

  • L’obbligo di informazioni più trasparenti in merito agli sconti applicati.

A norma del Codice del Consumo il professionista, per non incorrere in una pratica ingannevole, deve fornire al consumatore informazioni sul prezzo vere e corrette, con indicazione del prezzo finale comprensivo di iva e di ogni altra imposta e la modalità di calcolo con, in genere, necessità di indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura, nonché, in caso di sconto, dell’esistenza di uno specifico vantaggio. La riduzione del prezzo deve indicare necessariamente il prezzo più basso in precedenza applicato dal professionista per un periodo di tempo determinato prima dell’applicazione di tale riduzione che non deve essere inferiore a 30 giorni.

  • I prodottia duplice qualità”.

Verrà annoverata tra le pratiche commerciali ingannevoli qualsivoglia “attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, quando lo stesso abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi”.

  • L’obbligo di maggiore trasparenza nelle vendite online.

Verrà introdotto l’obbligo per i mercati online di:

  • fornire informazioni generali circa la classificazione dei prodotti mediante apposita interfaccia online facilmente accessibile;
  • comunicare ai consumatori se, in una transazione, il venditore responsabile è un professionista o meno e, nel caso non sia un professionista, che alla vendita non si applicano le norme a tutela del consumatore;
  • comunicare se gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni ed il fornitore del mercato online.

 

  • Maggiore trasparenza nell’utilizzo di recensioni online.

La normativa nazionale dovrà inserire, tra le pratiche da considerarsi comunque sleali, anche (i) l’indicazione che le recensioni di un prodotto sono inviate da soli consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, quando non vengano però adottate misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano effettivamente da tali consumatori nonché (ii) l’invio o il conferimento di un incarico a un’altra persona giuridica o fisica di inviare “recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”.

  • Rimedi individuali per i consumatori lesi

I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come nel caso di marketing aggressivo, avranno diritto anche a rimedi individuali quali il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.

Più in generale la Direttiva 2019/2161 imporrà:

  • maggiore trasparenza nelle transazioni online, anche rispetto alla fissazione personalizzata dei prezzi, alla classificazione dei prodotti e dei parametri principali di classificazione delle offerte nonché di fornitura dei risultati di una ricerca online sui prodotti;
  • la semplificazione dei criteri relativi al livello delle sanzioni per le violazioni del diritto comunitario in materia di consumatori all’interno di un sistema sanzionatorio che deve essere effettivo, proporzionato e dissuasivo;
  • la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali “gratuiti”;
  • l’eliminazione di oneri sproporzionati.

Viene fatta salva la libertà degli Stati membri di prevedere ulteriori obblighi informativi per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali.