Dubbi e quesiti che frequentemente vengono posti in ambito fiscale/normativo sono quelli relativi agli adempimenti previsti per le nuove attività o per le attività “saltuarie” in ambito di commercio elettronico:
“Svolgo attività di vendita tramite siti di aste come ebay, quali sono gli importi che devono essere denunciati? E per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi? È necessario avere la partita Iva? Si devono richiedere e rilasciare delle fatture? Ecc..”

Per una trattazione il più possibile riassuntiva (quindi senza approfondire gli aspetti più tecnici che dovranno comunque essere affidati ad un buon Consulente) bisogna innanzitutto definire le differenze esistenti tra attività professionale ed attività occasionale di vendita, e successivamente affrontare l’altrettanto importante definizione di Commercio Elettronico, distinguendo tra Commercio elettronico diretto ed indiretto. In particolare ci soffermeremo su quest’ultimo, il più diffuso, e ne approfondiremo le caratteristiche.

La vendita occasionale e la vendita professionale

La generica attività di vendita di un servizio o di un bene (e quindi anche la vendita online) risulta soggetta ad adempimenti di natura formale (contabile, fiscale, ecc.) qualora sia svolta in via professionale e abituale.
Per abituale deve intendersi qualsiasi attività, qualificabile come d’impresa o di lavoro autonomo, che non sia svolta in chiave saltuaria od occasionale.
Il Ministero delle Finanze, in particolare, afferma che “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo”.
La semplice vendita della propria auto usata, quindi, non costituisce un’attività professionale; mentre la ripetitività di azioni simili, costituiscono inevitabilmente un’attività tipica da regolarizzare.

Il Commercio elettronico diretto ed indiretto

Altra importante distinzione è quella tra Commercio elettronico vero e proprio (diretto) e la semplice vendita a distanza tramite internet (indiretto).

Infatti l’attività di vendita o promozione dei propri beni o servizi via internet non rappresenta di per sé una forma di commercio elettronico in senso stretto: il “commercio elettronico diretto” riguarda la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici, mentre il “commercio elettronico indiretto”, consiste nelle tradizionali attività di compravendita che si servono di internet esclusivamente come mezzo per offrire i propri prodotti, come una vera e propria vendita per corrispondenza.

Per fornire un esempio pratico, un servizio che non può essere reso in altro modo se non tramite il canale elettronico, e che quindi rientra appieno nella definizione di commercio elettronico diretto, è il servizio di hosting di un sito web, o lo stesso servizio di “spazio virtuale” o di “negozio online” che alcuni siti di aste online offrono (e che, come è chiaro, non potrebbero sussistere in quella specifica forma al di fuori del canale internet).

Gli adempimenti formali

Come è ovvio, quindi, i venditori occasionali sono soggetti ad adempimenti formali estremamente ridotti, mentre soltanto i venditori professionali sono soggetti a determinati obblighi ed adempimenti.

In particolare, un soggetto che regolarmente ed in via continuativa intenda vendere determinati beni o prestare particolari servizi, produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, dunque, è soggetto a tassazione secondo le regole specificatamente previste per tali categorie reddituali.

Ai fini Iva, inoltre, scatta l’obbligo di aprire una relativa posizione richiedendo un proprio numero di partita Iva, nonché di assoggettare le operazioni attive e passive ai diversi regimi previsti dalla disciplina in questione.

Inoltre, il qualificarsi come imprenditore o lavoratore autonomo, impone anche il rispetto di obblighi di natura formale, come, ad esempio, l’iscrizione nelle apposite sezioni del registro delle imprese ovvero la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge nonché dei registri Iva; e il rispetto degli ordinari adempimenti fiscali in tema di dichiarazioni annuali e periodiche.

Nel caso in cui un’attività sia svolta in maniera occasionale, si verifica una distinzione tra la disciplina Iva, per la quale nessun obbligo è imposto, e la disciplina relativa alle imposte sui redditi, in base alla quale può verificarsi il caso di redditi tassabili (non configurabili come “redditi d’impresa”, né come “redditi di lavoro”, ma definibili come “redditi diversi”). Deve comunque trattarsi di un’attività che – seppur non identificabile come una vera e propria impresa o professione – abbia natura commerciale o di lavoro: risulterà quindi fiscalmente rilevante e rientrerà tra i “redditi diversi”, l’attività svolta da chi – in via occasionale – intenda vendere oggetti prodotti artigianalmente, mentre non sarà soggetta a tassazione la persona fisica che, per il tramite di un portale di aste on line, intenda vendere la propria auto usata.

Il commercio elettronico indiretto: particolarità

Approfondiamo adesso la principale peculiarità del tipo di attività più diffuso su internet: quello delle “vendite online professionali” di beni od oggetti.
Nel caso di un “venditore professionale”, la vendita online impone il rispetto della normativa sulle vendite a distanza, prevista nel nostro ordinamento dal Dlgs 185 del 22 maggio 1999.
Questa normativa riconosce all’acquirente il diritto di essere preventivamente informato su tutti gli elementi riguardanti il bene o il servizio offerto, nonché viene garantito il diritto di recesso, da esercitare entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della merce ovvero dalla data di conclusione del contratto.
Per l’esercizio di tale diritto, il consumatore è tenuto, di norma, a inviare una raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede del venditore.
Se ne deduce che, affinché un venditore professionale possa vendere regolarmente la propria merce all’interno di un portale di aste online, è necessario fornire una chiara informativa in merito all’esistenza di tale diritto nonché alle modalità per esercitare il diritto stesso.
Da un punto di vista fiscale, infine, sono da segnalare due aspetti in ambito Iva:

  • ai sensi dell’articolo 35 del relativo decreto, è richiesto l’obbligo di indicare, in fase di apertura di
    partita Iva, l’eventuale indirizzo del sito web utilizzato per la commercializzazione dei propri prodotti, nonché di dare evidenza – all’interno del sito stesso – del proprio numero di partita Iva;
  • in presenza di vendite a distanza nei confronti di clienti di altri Stati comunitari, tali cessioni possono essere comunque assoggettate a imposta italiana (in deroga al principio generale che ne prevede l’applicazione solo per le cessioni di beni sul territorio nazionale), qualora l’ammontare delle cessioni complessivamente effettuate nell’anno in corso e in quello precedente verso tali Paesi non superi determinate soglie, diverse per ciascuno di essi.

Giulio Benedetti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Studio Benedetti Dottori Commercialisti
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