La Direttiva n. 2008/8/CE stabilisce che, nel caso di prestazioni di servizi digitali a committenti privati consumatori, l’imposta sia dovuta nello stato del committente.

I soggetti passivi non stabiliti nella UE che effettuano prestazioni di servizi digitali a committenti (privati consumatori), domiciliati o residenti nell’Unione Europea, dovrebbero quindi identificarsi ai fini Iva in ciascuno degli stati UE nei quali il committente è domiciliato o residente.

Dal 01/01/2015 i suddetti soggetti passivi possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”) che permette, a coloro che vi aderiscono, di abbattere i costi di identificazione in ogni singolo stato in cui l’operatore economico intende vendere al privato i suoi servizi TtE e di accentrare tutti gli obblighi Iva in un unico Stato membro.

 

Dichiarazione di identificazione ai fini Iva

Il soggetto passivo non stabilito nella Ue che intende aderire al Regime speciale MOSS, deve dichiarare per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del regime speciale.

L’art. 361 della medesima Direttiva, prevede che il soggetto passivo non stabilito nella Ue:

  • quando inizia un’attività soggetta a imposizione, debba fornire allo stato membro di identificazione le seguenti informazioni:
  1. nome/denominazione;
  2. indirizzo postale;
  3. indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
  4. numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
  5. dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell’Iva nella UE;
  • notifichi allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche riguardanti le informazioni comunicate.

 

Attribuzione del numero di identificazione Iva

Lo Stato membro di identificazione, dopo le necessarie verifiche, comunica al soggetto passivo non stabilito nella Ue:

  • il numero di identificazione Iva attribuito;
  • il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici;
  • la password di primo accesso e le prime quattro cifre del codice PIN per accedere ai servizi telematici.

 

Esclusione dal regime del MOSS

L’esclusione dal regime special del MOSS è disposta quando il soggetto passivo:

  • comunica di non fornire più i servizi digitali;
  • si presume che abbia cessato l’attività di fornitura di servizi digitali;
  • non soddisfa più i requisiti richiesti per il regime special;
  • persiste a non osservare le disposzioni che disciplinano il regime speciale.

Ai sensi dell’art. 58 ter del Regolamento Ue 282/2011, un soggetto passivo che è escluso dal regime speciale per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da entrambi i regimi speciali in tutti gli Stati membri per gli 8 trimestri successivi a quello in cui è stato escluso.

Ai sensi dell’art. 57 octies del Regolamento Ue 282/2011, il soggetto passivo che si avvale del regime speciale può cessare di utilizzare detto regime indipendentemente dal fatto che continui o meno a prestare servizi che possono rientrare in detto regime.

Il soggetto passivo deve informare lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre successivo.

 

Dichiarazione Iva trimestrale

Il soggetto passivo non stabilito deve presentare per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione Iva per ogni trimestre, considerato come un periodo d’imposta indipendente, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre anche in assenza di operazioni.

La dichiarazione Iva trimestrale contiene:

  • il numero di identificazione;
  • per ogni Stato membro di consumo in cui l’Iva è dovuta:
  • il valore totale, al netto dell’Iva, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel trimestre di riferimento;
  • l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote;
  • le aliquote Iva applicabili;
  • l’importo totale dell’imposta dovuta.

La dichiarazione Iva deve essere effettuata in euro, fermo restando che:

  • gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione Iva sia effettuata nelle loro valute nazionali;
  • se, per la prestazione di servizi, sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella UE applica, per redigere la dichiarazione Iva, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  • il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea (Bce) per il giorno corrente ovvero, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Nel caso in cui un soggetto passivo che si avvale del regime speciale non abbia fornito, in tale ambito, alcun servizio in nessuno Stato membro di consumo, lo stesso deve, ai sensi dell’art. 59-bis del Regolamento Ue 282/2011, presentare una dichiarazione Iva pari a zero relativa al periodo in cui non sono state effettuate prestazioni.

 

Versamento dell’Iva dovuta

Il soggetto passivo non stabilito nella Ue, come previsto dall’art. 367 della Direttiva 2006/112/Ce, versa l’Iva:

  • facendo riferimento alla relativa dichiarazione al momento della presentazione della stessa e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la sua presentazione;
  • su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione;
  • fermo restando che gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

 

Divieto di detrazione Iva

L’applicazione del regime speciale implica il divieto di esercizio della detrazione dell’Iva prevista dall’art. 168 della Direttiva 2006/112/Ce.