Con e-commerce diretto si intende la commercializzazione online di beni e servizi digitali trasmissibili attraverso la rete.

Ai fini Iva tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 del Dpr 633/1972 (Dir. 2006/112/CE; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n 274/E/2008) e sono assoggettate ad Iva nel Paese del cliente, soggetto Iva o meno (Cfr. Art. 44 Direttiva 2006/112/Ce).

 

Poichè spesso I servizi in questione sono erogati ad una ampia platea di clienti a fronte di un corrispettivo modesto sono intervenute alcune semplificazioni:

  • Il Regolamento Europeo 282/2011, art. 18, riformulato dal successivo Regolamento 1042/2013, in vigore in Italia dal 2015 ha previsto che il fornitore ha la facoltà di qualificare come privato consumatore il soggetto stabilito in uno stato membro che non gli comunica il proprio numero di identificazione Iva.
  • In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

Si tratta di un regime speciale facoltativo che permette al fornitore di accentrare gli adempimenti Iva presso un’unica autorità fiscale, ossia quella del Paese Ue in cui il fornitore si è identificato: il fornitore registrato al Moss in uno Stato membro (riconosciuto come “Stato membro di identificazione”) si impegna a trasmettere telematicamente delle dichiarazioni Iva trimestrali, in cui fornisce informazioni relative ai servizi elettronici prestati a privati consumatori di altri Stati membri, nonché a versare cumulativamente l’Iva dovuta. L’autorità fiscale attribuirà autonomamente ai singoli Stati del “consumo” le rispettive quote di imposta di pertinenza, in base alle informazioni riportate nella dichiarazione presentata dal fornitore.

 

Chi può avvalersi del Moss e come funziona

 

Possono avvalersi del Moss, ai sensi del D.Lgs. 31/03/2015 n. 42 sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione Europea, sia quelli stabiliti al di fuori.

Il regime è facoltativo ma, se si aderisce, l’applicazione è vincolante in tutti gli Stati membri.

Sono previsti due regimi: UE e non UE.

Nel regime UE lo Stato membro in cui ci si registra e si versa l’imposta sui servizi digitali resi, è quello in cui si è stabilita la sede della propria attività economica o si ha una stabile organizzazione (ove evidentemente la sede principale è extra UE).

Se un soggetto ha nella comunità europea più stabili organizzazioni, potrà scegliere, con opzione vincolante di 3 anni, in quale stato membro identificarsi attraverso una delle sue stabili organizzazioni. La dichiarazione ed il versamento dell’imposta vanno effettuate entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno.

Nel regime non UE lo Stato membro in cui identificarsi sarà a scelta del soggetto passivo extra Ue, privo di stabile organizzazione nella Comunità europea e non tenuto ad identificarsi; gli verrà assegnato un numero di identificazione Iva, preceduto dalle lettere EU.  Lo stato di identificazione potrà coincidere, nell’applicazione del Moss, anche con quello di consumo.

Procedura di registrazione in Italia da parte delle imprese italiane ed extra-UE

 

Le modalità operative di registrazione al Moss in Italia sono definite dal provvedimento n. 122854/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che ne ha approvato gli schemi con provvedimento n.56191/2015 e ne ha commentato le procedure nella circolare 22/E/2016.

Sono previsti, come si diceva, due regimi:

  • “Regime UE”, al quale sono ammesse le imprese italiane e le imprese extra-Ue con stabile organizzazione in Italia: queste imprese possono usufruire delle funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
  • “Regime non UE”, al quale sono ammesse le imprese extra-Ue prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nella Ue: queste imprese possono richiedere la registrazione compilando un modulo online disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

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Dichiarazione di identificazione ai fini Iva

Nell’accedere al c.d. “Regime Ue”, il numero di partita Iva attribuito al soggetto passivo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, Dpr 633/1972, viene utilizzato anche in relazione all’opzione per il Moss.

Se un soggetto passivo comunica la sua intenzione di usufruire del regime speciale, quest’ultimo si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo. Tuttavia, se la prima prestazione di servizi rientrante nel Mini One Stop Shop è effettuata anteriormente a tale data, il regime speciale si applica dalla data della prima prestazione, a patto che il soggetto passivo comunichi l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo alla prima prestazione.

 

Dichiarazione Iva trimestrale

Il soggetto passivo, come previsto dall’art. 74 quinquies, comma 6, del Dpr 633/1972, deve presentare per via elettronica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, una dichiarazione Iva per ogni trimestre, considerato come un periodo d’imposta indipendente, entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce, indipendentemente dall’avvenuta erogazione di servizi elettronici nel trimestre di riferimento.

La dichiarazione Iva contiene:

  • il numero di identificazione;
  • l’ammontare delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  • le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
  • l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti.

L’art. 74 sexies, comma 4, del Dpr 633/1972, prevede che i soggetti passivi optanti che dispongano di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, a partire dalle quali i servizi elettronici sono prestati, devono indicare nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto appena elencato, anche l’ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d’identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

 

Versamento dell’Iva dovuta

 

I soggetti registrati al Moss, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, effettuano il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima. Per gli operatori in Regime UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario intestato all’operatore e aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate.

 

Divieto di detrazione Iva

 

Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione per il Mini One Stop Shop, ai sensi dell’articolo 74 sexies, comma 5, del Dpr 633/1972, non può detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni.

Detto soggetto passivo può, tuttavia, esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.

 

Esclusione dell’identificazione Iva

 

L’Italia, con l’art. 74 quinquies, comma 5, del Dpr  633/1972, esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione se:

  • detto soggetto comunica di non fornire più servizi elettronici;
  • si può altrimenti presumere che le sue attività di fornitura di servizi elettronici siano cessate;
  • non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  • persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

Ai sensi dell’art. 58 ter del Regolamento Ue 282/2011, un soggetto passivo che è escluso dal regime speciale per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da entrambi i regimi speciali in tutti gli Stati membri per gli otto trimestri successivi a quello in cui è stato escluso.

Si rammenta infine che i soggetti passivi con domicilio o residenza in Italia (privi di domicilio estero) ed ivi identificati, non hanno facoltà di registrarsi al MOSS in un altro paese membro.

Attraverso alcuni emendamenti alla Direttiva 112/2006, si sono definite importanti novità che andranno a determinare una revisione del mini sportello unico, con l’obiettivo di un’ulteriore semplificazione della normativa Iva per le imprese digitali.

In particolare dal 2021 saranno eliminate le soglie del distance selling ad oggi in vigore, estendendo l’obbligo a tutti gli operatori e-commerce nelle vendite B2C di applicare l’Iva dello Stato di destinazione dei prodotti; verrà abolita la franchigia sull’Iva nelle importazioni extra UE, andando a delineare una corsia doganale rapida con la nomina di un intermediario stabilito per le importazioni di modesto importo; ed, infine, le piattaforme di vendita on-line di prodotti extra UE saranno qualificate come soggetti passivi Iva.

L’obiettivo della Commissione europea è quello di rendere sempre più eque le regole dello scambio con i Paesi Terzi tentando di adeguare, alle esigenze del mondo moderno, un’imposta che ha quasi mezzo secolo.