Con l’articolo 12-novies, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) l’Agenzia delle entrate ha stabilito che con procedure automatizzate si debba procedere all’integrazione delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta. ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, nonché degli interessi dovuti.
Con un certo ritardo, attraverso il D.M. Mef del 4 dicembre 2020 è stata data attuazione alla predetta disposizione normativa, rinviando a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.
Vediamo, quindi, cosa prevede il provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021 che l’Agenzia delle entrate – con decorrenza 1° gennaio 2021 – ha pubblicato per disciplinare la nuova procedura finalizzata all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti.
Integrazione automatica delle FE da parte dell’Agenzia
Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
a) Elenco A (non modificabile): contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) Elenco B (modificabile): contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B di cui al paragrafo precedente, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.
Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
a) in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
b) in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini in precedenza descritti, ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.
I tempi della procedura per l’anno 2021 |
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Periodo emissione fatture |
Termine per messa a disposizione elenchi su portale fatture e corrispettivi |
Termine per modifiche a elenco B |
Comunicazione ammontare dovuto |
1° trimestre |
entro 15 aprile |
entro 30 aprile |
entro 15 maggio |
2° trimestre |
entro 15 luglio |
entro 10 settembre |
entro 20 settembre |
3° trimestre |
entro 15 ottobre |
entro 31 ottobre |
entro 15 novembre |
4° trimestre |
entro 15 gennaio |
entro 31 gennaio |
entro 15 febbraio |
Pagamento dell’imposta di bollo
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale fatture e corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell’imposta di bollo secondo due modalità alternative:
-
nei termini previsti dall’articolo 6, D.M. 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate come descritto in precedenza;
-
in modalità telematica tramite modello F24 (il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati).
Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi. Il servizio web rilascia la prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e la seconda ricevuta con l’esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l’intermediario delegato.
Il calendario dei versamenti per l’anno 2021 |
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Periodo emissione fatture |
Imposta di bollo dovuta |
Termine versamento |
1° trimestre |
> 250 euro |
31 maggio |
≤ 250 euro |
30 settembre |
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2° trimestre |
> 250 euro |
30 settembre |
1° e 2° trimestre |
≤ 250 euro |
30 novembre |
3° trimestre |
qualsiasi importo |
30 novembre |
4° trimestre |
qualsiasi importo |
28 febbraio |
Comunicazioni telematiche dell’Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti dell’imposta
L’Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata come descritto in precedenza, trasmette al contribuente – ai sensi dell’articolo 2, D.M. 4 dicembre 2020 – una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-pec di cui all’articolo 6-bis, D.Lgs. 82/2005.
Tale comunicazione contiene:
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codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
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numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
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codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
-
gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
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l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
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