Recentemente l’Agenzia delle dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all’importazione, sopprimendo il noto modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica.
Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l’introduzione del nuovo documento dematerializzato.
Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di “Prospetti” che rappresentano riepiloghi non ufficiali dei dati trasmessi elettronicamente.
Le novità in vigore dal 9 giugno 2022
· abbandono della bolletta doganale “cartacea”;
· introduzione della bolletta doganale “elettronica”; · introduzione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”, al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione; · introduzione del “Prospetto sintetico della dichiarazione”, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa; · introduzione del “Prospetto di svincolo”, fornito dall’Agenzia delle dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della G. di F. / facilitare l’ottenimento del “visto uscire”, c.d. messaggio QA. |
Il nuovo sistema di trasmissione prevede l’invio del file al sistema dell’Agenzia delle entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.
Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:
H1 | Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale |
H2 | Dichiarazione di deposito doganale |
H3 | Dichiarazione di ammissione temporanea |
H4 | Dichiarazione di perfezionamento attivo |
H5 | Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali |
Le predette dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (master reference number) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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