Con il D.Lgs. 108/2024, sono state apportate importanti modifiche alle regole previste per il concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. 13/2024. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.
Sul fronte temporale, si prevede che il termine per l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per il biennio 2024-2025 è posticipato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, tenendo conto che tale ultimo termine costituisce a regime anche il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.
Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti attività d’impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa;
- persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Per quest’ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.
Per entrambe le categorie di soggetti, per l’accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e quindi per il 2023) l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione. Con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che deve trattarsi di debiti tributari accertati con sentenza irrevocabile con atti non più impugnabili, e come tali definitivi.
Cause di esclusione
Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).
Con il D.Lgs. 108/2024 sono state introdotte le seguenti nuove cause di esclusione:
- nel periodo d’imposta 2023 sono stati conseguiti, nell’esercizio d’impresa o arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, escluse o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura maggiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- il passaggio dal periodo d’imposta 2023 al periodo d’imposta 2024 dal regime ordinario al regime forfetario;
- nel periodo d’imposta 2024 la società o l’ente è interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento) o, per i soggetti di cui all’articolo 5, Tuir, si sono avute modifiche nella compagine sociale.
Effetti dell’accettazione della proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Per tutti i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato si producono gli effetti premiali Isa, a prescindere dal risultato ottenuto ai fini Isa. Il D.Lgs. 18/2024 ha esteso i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.
Adempimenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.
Redditi e valore della produzione oggetto di concordato
I redditi proposti dall’Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024:
- il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell’articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione, nonché di eventuali componenti straordinari derivante dalla cessione di clientela o di altri elementi immateriali;
- il reddito d’impresa è individuato dagli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), perdite su crediti, nonché dei redditi di partecipazione;
- il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.
In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il limite di 2.000 euro).
Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della prodizione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
Con il nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, introdotto a opera del D.Lgs. 108/2024, è previsto che per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato dei componenti straordinari, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
- del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Per i soggetti forfettari l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. “start up”.
Resta fermo che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef 14 giugno 2024, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della prodizione effettivi, eccedenti la misura del 30% (percentuale ridotta dal 50% al 30% dal D.Lgs. 108/2024) rispetto a quelli oggetto di concordato, quest’ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la predetta differenza.
Determinazione degli acconti
Di particolare rilievo sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 alla disciplina prevista per gli acconti. Si prevede ora che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (quindi il 2024 per il primo biennio):
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
- se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Cessazione e decadenza dal concordato
In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d’imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.
Costituiscono cause di cessazione:
- la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- la cessazione dell’attività in uno dei due periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).
Con il D.Lgs. 108/2024 sono state aggiunte le seguenti cause di decadenza:
- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5, Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (quindi eccedenti l’importo di 7.746.853 euro)
- il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi eccedenti l’importo di 150.000 euro.
Costituiscono cause di decadenza:
- accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la modifica o l’integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nell’apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell’attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.
È opportuno osservare che con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Altri aspetti
Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento, che tengono conto di alcune modifiche inserite dal D.Lgs. 108/2024:
- per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’Isee, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d’imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ed entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%;
- per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (o entro la fine del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
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