Il prossimo 2 dicembre (essendo il 30 novembre sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2024.
L’acconto, come di consueto, può essere determinato con 2 differenti metodologie:
- metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2023;
- metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2024 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.
Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.
Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.
Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate:
- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2024. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2024. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi, sia per i soggetti Irpef sia per quelli Ires, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2023, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).
Compensazione
Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).
Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo, necessario per effettuare le compensazioni nel modello F24. |
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Adesione al concordato preventivo biennale
Per il primo anno d’imposta di adesione al concordato e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 stabilisce l’applicazione di una maggiorazione:
- del 10% per i soggetti Irpef/Ires sulla differenza tra i righi P06 e P04 del quadro P dell’applicazione Isa;
- del 3% per i soggetti Irap sulla differenza tra i righi P08 e P05 del quadro P dell’applicazione Isa;
- del 10% o del 3% (nel caso di nuova attività articolo 1, comma 65) sulla differenza tra i righi LM63 e LM34 del quadro LM del modello Redditi PF.
Nella stessa circolare è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all’impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell’impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.
Si ricorda inoltre che qualora il contribuente non abbia dovuto versare imposte nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente è comunque tenuto al versamento della maggiorazione e che se il valore del rigo P04 fosse negativo, la maggiorazione va calcolata sulla differenza tra il valore indicato nel rigo P06 e zero. |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
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