L’11 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto datato 27 ottobre 2015, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto l’esonero dall’obbligo di certificazione per i corrispettivi relativi a servizi di E-COMMERCE commercio elettronico diretto resi nei confronti di “privati consumatori” italiani. L’esonero riguarda, altresì, i servizi di telecomunicazione e tele-radiodiffusione resi a soggetti privati per i quali – insieme ai servizi di commercio elettronico – sono previsti specifici criteri di territorialità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 7-sexies, D.P.R. 633/1972.
La decorrenza del descritto esonero da certificazione per l’e-commerce viene fissata retroattivamente al 1° gennaio 2015, vale a dire la medesima data di entrata in vigore delle nuove regole di territorialità Iva per i servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione e di e-commerce resi a privati ai sensi dell’articolo 7-sexies, D.P.R. 633/1972.
Il recente decreto estende così l’esonero per l’e-commerce già concesso dal precedente D.Lgs. 42/2015, il quale all’articolo 7 ha previsto l’esonero da fatturazione per i servizi in questione (si veda articolo 22, comma 1, n.6-ter, D.P.R. 633/1972).
Resta in ogni caso fermo, a norma dell’articolo 22, comma 1, D.P.R. 633/1972, l’obbligo di emissione della fattura per l’e-commerce qualora richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Per effetto delle citate modifiche, inoltre, i servizi di commercio elettronico “diretto” vengono così equiparati, dal punto di vista della certificazione fiscale, ai servizi di e-commerce “indiretto” (ossia quelli per il quale è prevista la consegna fisica del bene), per i quali già era previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di documenti a rilevanza fiscale.
Va, infine, osservato che l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per l’e-commerce prescritta dal citato D.M. si applica solamente alle prestazioni rese tramite mezzi elettronici a “privati consumatori” residenti o stabiliti in Italia.
Per quanto concerne, invece, la documentazione delle prestazioni rese da soggetti passivi italiani a “privati” stabiliti in altri Stati Ue (ivi territorialmente rilevanti, sulla base delle regole territoriali Iva fissate dal D.Lgs. 42/2015), il prestatore nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati (la Commissione europea ha da tempo reso disponibili sul proprio sito web le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili ai predetti servizi nei 27 Stati membri, allo scopo di assistere gli operatori nella conoscibilità delle diverse legislazioni fiscali).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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