Con il provvedimento prot n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha previsto l’invio di apposite comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili sia superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
pagamenti elettronici mensili | Æ | sommatoria delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo |
Il provvedimento fa seguito alla pubblicazione del c.d. “Decreto Energia” (D.L. 131/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023), nel cui articolo 4 viene prevista una sanatoria dell’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale.
omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 | sanabile con | ravvedimento operoso |
La comunicazione sarà consultabile nel cassetto fiscale del contribuente con indicazione dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, la differenza, calcolata su base mensile, tra l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, gli identificativi dei pos a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Lo strumento per la correzione delle omissioni è il ravvedimento operoso che potrà essere attivato anche se la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Non sarà possibile il ricorso al ravvedimento operoso anche nel caso di avvenuta notifica di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione, memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
Accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza | Ravvedimento sì |
Atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, o ricevimento di comunicazioni di irregolarità e esiti del controllo formale notificati | Ravvedimento no |
Notifica pvc riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione, memorizzazione con dati incompleti o non veritieri | Ravvedimento no |
Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti curatore dei nostri articoli rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
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