Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2024 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2023.

 

Data entro la quale presentare istanza 30 settembre 2024

 

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

  • tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis e articolo 3, D.P.R. 322/1998;
  • avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
  • tramite le CCIAA italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/1970.

 

Obbligo di invio telematico delle istanze Entratel
Fisconline

 

Il 30 settembre 2024 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

 

Il predetto termine del 30 settembre per la presentazione dell’istanza di rimborso ha natura decadenziale (Corte di Giustizia UE, causa C-294/11 del 21 giugno 2012) e per tale adempimento non è possibile invocare il disposto dell’articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011 che rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (news Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018).

Ambito soggettivo

L’adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro dell’Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione Iva in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione ivi applicata;
  • non abbia la sede della propria attività economica nello Stato membro di rimborso;
  • non possieda nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;
  • non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;
  • non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti:

Ÿ di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva; nonché

Ÿ di operazioni soggette a Iva con il meccanismo del reverse charge.

Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente:

– abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini Iva (Corte di Giustizia UE, causa C-323/12 del 6 dicembre 2014);

– avrebbe dovuto essere identificato ai fini Iva nello stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE, causa C-242/19 dell’11 giugno 2020).

 

Soggetti esclusi

Il rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:

  • non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
  • ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a Iva che non conferiscono il diritto alla detrazione;
  • si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011;
  • si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. 633/1972.

 

Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

  • le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
  • le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
  • le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
  • i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
  • il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell’Agenzia delle entrate destinata all’istanza di rimborso è disponibile al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti

Importo minimo del rimborso

L’importo dell’Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:

  • a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a 3 mesi;
  • a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.

 

Rimborso da parte di Stato estero

L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate ricevuta l’istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l’ufficio dell’Agenzia delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.