È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, nuovo intervento del Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 78 articoli e prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 26 maggio 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 14

Prima tipologia di contributo fondo perduto

Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di:

– tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021

– che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

– che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto.

Il contributo è:

– corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero – riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 515

Seconda tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di:

– tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario

– titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo non spetta:

– ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26 maggio 2021;

– agli enti pubblici di cui all’articolo 74, Tuir;

– ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l’eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.

Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all’istanza.

Ai fini della fruizione del contributo, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Il contributo:

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, e

– non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresì gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

Articolo 1, commi 1627

Terza tipologia di contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:

– che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; – titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo non spetta:

– ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;

– agli enti pubblici di cui all’articolo 74, Tuir e

– ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell’articolo 2, D.L. 172/2020, dell’articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all’articolo 34, L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

L’istanza per il contributo deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario. Inoltre, con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.

L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, D.L. 41/2021.

L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 1, comma 30

Destinazione fondi non utilizzati

Previo accertamento disposto con decreto Mef, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, D.L. 41/2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di euro, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, Tuir nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, compresi tra 10.000.001 e 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1, D.L. 41/2021, o di cui ai commi da 5 a 13.

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo sono determinati con decreto Mef.

Articolo 2

Fondo per le attività chiuse per almeno 4 mesi

Viene istituito un “Fondo per le attività economiche chiuse”, con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi.

Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, saranno individuati i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 3

Incremento sostegno Comuni a vocazione montana

Viene incrementato il fondo di cui all’articolo 2, D.L. 41/2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 4

Proroga tax credit locazioni

Per effetto della modifica apportata all’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d. tax credit locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.

Viene previsto che:

– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;

– ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 5

Proroga riduzione costo energia

Viene prevista la proroga della riduzione della spesa sostenuta, a luglio 2021, dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, D.L. 41/2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 6

Agevolazioni Tari

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, L. 147/2013, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021 saranno individuate le modalità di ripartizione del fondo. Resta inteso che i Comuni possono prevedere riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate.

Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Articolo 7, comma 3

Tax credit vacanze

Modificando quanto previsto dall’articolo 176, D.L. 34/2020, la fruizione del c.d. tax credit vacanze viene esteso anche ai servizi prestati dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Articolo 7, comma 5

Credito di imposta ristrutturazione alberghi

Viene prorogato al 2022 il credito previsto dall’articolo 79, D.L. 104/2020, per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10, D.L. 83/2014.

Articolo 8

Credito d’imposta settore tessile, della moda e degli accessori

Viene esteso il credito di imposta previsto dall’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) al periodo di imposta 2021.

Modificando il comma 3 dell’articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è previsto che il credito d’imposta è utilizzabile nel periodo di imposta di maturazione.

Inoltre, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Con decreto Mise, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti sempre dal 26 maggio 2021.

Articolo 9, commi 12

Rinvio riscossione

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 30 giugno 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Articolo 9, comma 3

Rinvio entrata in vigore plastic tax

Modificando l’articolo 1, comma 652, L. 160/2019, viene rinviata l’entrata in vigore della c.d. plastic tax al 1° gennaio 2022.

Articolo 9, comma 4

Fabbricati rurali ubicati nei Comuni dei sisma 2016 e 2017

Derogando a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, per i fabbricati ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.

Articolo 10, commi 34

Sostegno al settore sportivo

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Articolo 10, commi 812

Credito sportivo

Viene previsto che il fondo di cui all’articolo 90, comma 12, L. 289/2002, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.

Viene, inoltre, previsto che il fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, L. 1295/1957, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Le garanzie sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, come documentato e attestato dal beneficiario;

b) la garanzia copre fino al:

1. 100% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30.000 euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;

2. 90% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30.000 euro e fino a un massimo di 5 milioni di euro;

c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), punto 2 sono concesse nella misura massima dell’80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera b), punto 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria;

d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019;

e) l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie non può superare, alternativamente:

– il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

– il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’efficacia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue.

Articolo 12

Garanzia Fondo pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

Viene previsto che, in deroga alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applicano le seguenti misure:

a) l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;

b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)

Garanzie Sace

Viene modificato quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 23/2020, estendendone le previsioni al 31 dicembre 2021.

Le garanzie, per effetto delle modifiche al comma 2 vengono esteso oltre i 6 anni, al maggior termine di durata di 10 anni introdotto con la nuova lettera a-bis), previa autorizzazione comunitaria.

Articolo 13, comma 1,

lettera e)

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni

Modificando l’articolo 1.bis.1, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021 le garanzie rilasciate da SACE in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i)

Fondo di garanzia centrale pmi

Vengono apportate alcune modifiche alle previsioni contenute nell’articolo 13, D.L. 23/2020 stabilendo che, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.

Articolo 13, comma 7

Garanzie Ismea

Modificando l’articolo 13, comma 2, D.L. 193/2016, viene eliminato il tetto di 15.000 euro per la gratuità della garanzia dell’Ismea e vengono previsti esclusivamente quali limiti quelli previsti dai Regolamenti (UE) 717/2014; 1407/2013 e 1408/2013.

Articolo 14

Capital gain start up innovative

Viene previsto che le plusvalenze ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni sono esenti da imposizione.

L’esenzione si applica anche ai capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.

Parimenti esenti sono le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir, se e nella misura in cui, entro 1 anno dal conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 o in pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 15

Canali alternativi di finanziamento delle imprese

Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, viene istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

Con decreto Mise saranno stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Articolo 16

Proroga moratoria pmi

Previa comunicazione delle imprese già ammesse, al 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui all’articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.

La disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, Tfue.

Entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.

Articolo 18

Anticipo emissione note di credito Iva

Ai sensi del nuovo comma 3-bis, dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 5, l’obbligo di registrazione della variazione per il cessionario non si ha nel caso di procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 3-bis.

Il nuovo comma 5-bis, prevede che nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, nel testo risultante dalle modifiche apportate, si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.

Articolo 19, comma 1

Proroga cessione debiti e trasformazione in Dta

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta con l’articolo 44-bis, D.L. 34/2019, di procedere alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti con trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite a:

– perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir, alla data di cessione;

– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

Articolo 19, commi 27

Super Ace

Viene previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, si applica l’aliquota del 15%.

Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Fruizione tramite credito di imposta

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio può, alternativamente, essere fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77, Tuir in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Nel caso di mancata applicazione delle previsioni di cui sopra, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate (le cui modalità e termini saranno individuate con decreto direttoriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto) dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, o chiesto a rimborso.

In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Articolo 19, comma 8

Bonus aggregazioni

Viene modificato l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 prevedendo che le operazioni di aggregazione, per essere agevolate, devono avere il progetto approvato dall’organo amministrativo competente delle partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione deve essere stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Articolo 20

Utilizzo credito di imposta beni strumentali

Introducendo il comma 1059-bis, all’articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Articolo 22

Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

Viene elevato il limite alla compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.

Articolo 31

Credito di imposta R&S per farmaci innovativi

Viene introdotto, per le imprese che effettuano attività R&S per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Sono ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di R&S nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25, Regolamento (UE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue a esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al § 3, lettera c).

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di R&S.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di R&S in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione Europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto Mef 4 settembre 1996.

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/200. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue.

Articolo 32

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/200.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Articolo 36

Proroga del reddito di emergenza

Viene previsto il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio e agosto e settembre; tali quote si aggiungono alle 3 mensilità (marzo, aprile, maggio) previste dal D.L. 41/2021.

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per accedere alle nuove 4 mensilità del Rem sono gli stessi specificati dall’articolo 12, Decreto Sostegni, con l’unica differenza che il reddito familiare preso a riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.

La domanda per le ulteriori 4 quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall’Istituto stesso.

Articolo 37

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Viene ampliata la platea dei liberi professionisti aventi diritto al reddito di ultima istanza introdotto dal D.L. 18/2020. Tale sussidio ora è riconosciuto anche agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori della pensione d’invalidità.

I professionisti interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione del bonus possono presentare domanda, nelle modalità stabilite dal Decreto attuativo 28 marzo 2020, entro Il 31 luglio 2021.

Articolo 38

Disposizioni in materia di NASpI

Per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di decurtamento dell’indennità di disoccupazione, introdotto dal D.L. 22/2015, che prevede la progressiva riduzione del 3% dell’importo NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione del sussidio.

Per le prestazioni in pagamento al 26 maggio 2021 viene confermato l’importo NASpI in essere a tale data, che, pertanto, non subirà riduzioni nel corso del 2021.

Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di décalage ex D.L. 22/2015 viene ripristinato e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Articolo 39

Contratto di espansione

Viene estesa la possibilità di utilizzare il contratto di espansione anche alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti; in precedenza, a tale misura, finalizzata ad agevolare il ricambio generazionale tra la forza lavoro, potevano accedere aziende con almeno 500 dipendenti, ovvero con almeno 250 unità nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese.

Articolo 40, commi 1-3

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

Il comma 1 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti salariali ex D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In relazione all’utilizzo di tale trattamento salariale in deroga, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Ai fini dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni:

– la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;

– per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;

– gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell’articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

In merito all’integrazione salariale spettante ai lavoratori viene precisato che:

– il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo;

– il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;

– ai lavoratori impiegati a orario ridotto in base all’accordo è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei massimali di integrazione salariale, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 2 individua i limiti di spesa per il trattamento di integrazione salariale in deroga, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.

Il comma 3 prevede, in riferimento ai datori di lavoro privati ex articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (i medesimi destinatari indicati nel comma 1), che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa e presentino domanda di integrazione salariale ex articoli 11 (Cigo) e 21 (Cigs), D.Lgs. 148/2015, l’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 40, commi 4-6

Divieto di licenziamento

Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

– l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;

– la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).

Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:

– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ.;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;

– licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 specifica le modalità con le quali verranno compensate finanziariamente le minori entrate causate dall’esonero dal pagamento dell’addizionale previsto dal comma 3.

Articolo 41

Contratto di rioccupazione

Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid-19, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015.

Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118, cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il contratto di rioccupazione ha diritto, per un periodo massimo di 6 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e a esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

I datori di lavoro, per fruire dello sgravio contributivo, non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.

Sono condizioni che causano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

– il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;

– il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;

– il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Le dimissioni del lavoratore non comportano la revoca dello sgravio e, pertanto, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Ai fini del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

Lo sgravio contributivo per l’assunzione con contratto di rioccupazione:

– è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale;

– è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 42

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

I commi 1 e 2 dispongono la proroga dell’indennità pari a 1.600 euro, introdotta dal D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

– abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

– abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

– non siano titolari di pensione, non abbiano in corso un rapporto di rapporto di lavoro dipendente e non siano percettori di NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 estende il riconoscimento della medesima indennità ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere al 27 maggio 2021; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 specifica che, per aver diritto all’indennità, i soggetti indicati al comma 3 non devono rientrare in alcuna delle seguenti condizioni:

– essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ex articolo 13, comma 4, D.Lgs 81/2015;

– essere titolari di pensione.

Il comma 5 prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 6 estende il riconoscimento dell’indennità di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 precisa che le indennità indicate nel presente articolo non sono tra loro cumulabili, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda per ricevere le indennità in esame deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello e modalità stabilite dall’Istituto stesso.

Il comma 8 stabilisce che le indennità non concorrono a formare reddito ai sensi del Tuir.

I commi 9 e 10 individuano i limiti di spesa nella corresponsione di tali indennità.

Articolo 43

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.

Tale beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail; l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l’arco del 2021, in base ai divieti ex articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione.

Lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio:

– è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro;

– è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

Articolo 44

Indennità per i collaboratori sportivi

È istituita una nuova indennità, erogata dalla società Sport e salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L’ammontare dell’indennità, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è compatibile con il reddito di cittadinanza, è determinata come segue:

a) 1.600 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

b) 1.070 euro per i soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

c) 540 euro in caso di soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità i lavoratori interessati dovranno autocertificare, per ciascuna mensilità, la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo per aver diritto all’indennità.

Viene, inoltre, stabilito il divieto di cumulo tra il bonus collaboratori sportivi erogato dalla società Sport e salute Spa e le indennità per l’emergenza Covid-19 erogate dall’Inps.

Articolo 45

Proroga Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

Articolo 47

Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Viene stabilito che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Articolo 48

Disposizione in favore dei lavoratori frontalieri

Viene esteso anche per l’anno 2021 il bonus a favore dei lavoratori frontalieri, previsto dall’articolo 103-bis, D.L. 34/2020, che abbiano subito perdite o contrazioni significative delle proprie entrate a causa dell’emergenza Covid-19.

Articolo 64, comma 1

Fondo Gasparrini

L’estensione dei benefici dal c.d. Fondo Gasparrini prevista dall’articolo 54, comma 1, D.L. 18/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021.

Articolo 64, comma 4

Fondo di garanzia per la prima casa

Modificando l’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, viene previsto che la garanzia per la prima casa, è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 36 anni.

Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo al 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Articolo 64, commi 610

Acquisto prima casa

Viene introdotta l’esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Nel caso in cui le cessioni sono soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta. Tale credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione delle Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto, inoltre, può essere utilizzato in compensazione ex D.Lgs. 241/1997. Il credito d’imposta non dà mai luogo a rimborsi.

Gli eventuali finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative ex articolo 18, D.P.R. 601/1973.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e dall’articolo 20, D.P.R. 601/1973.

Articolo 65, comma 6

Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria

I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, D.L. 162/2019, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 67

Credito di imposta quotidiani

Viene introdotto, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109, Tuir. Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis, cod. civ..

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Il credito è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.

Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021 e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.

Con D.P.C.M, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell’istanza.

L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 67, comma 7

Deroghe al regime Iva giornali e periodici

Limitatamente al 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga a quanto previsto, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Articolo 67, comma 8

Credito di imposta edicole

Viene previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta previsto per le edicole dalla L. 145/2018, può essere parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Articolo 67, comma 10

Bonus investimenti pubblicitari

Viene modificato il c.d. bonus investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso:

– nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e

– nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018.

Per il 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, D.P.C.M. 90/2018, è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Articolo 68, commi 12

Innalzamento aliquota compensativa suini e bovini

Per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate nella misura del 9,5%.

Articolo 68, commi 48

Sostegno al settore

Viene istituito, nello stato di previsione del Mipaaf un fondo, denominato “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero“, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ha coltivato a barbabietola da zucchero.

L’aiuto è determinato sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al Regolamento (UE) 1307/2013 e in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell’anno 2021.

L’aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all’80% dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.

All’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, D.L. 18/2020.

Con decreto Mipaaf, da emanarsi entro 20 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Gli aiuti devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“.

Articolo 68, comma 9

Imprenditoria femminile

Al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura, viene modificato l’articolo 10-bis, comma 2, lettera c), D.Lgs. 185/2000, estendendo anche alle imprese “rosa” le agevolazioni previste.

Articolo 68, commi 1011

Lavoratori agriturismi

Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135, cod. civ., per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2, L. 96/2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 4, comma 2, L. 96/2006 eliminando, ai fini della verifica della connessione, il riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.

Articolo 68, commi 1314

Anticipazione titoli Pac

Intervenendo sull’articolo 10-ter, D.L. 27/2019, viene previsto che, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione da parte degli OP riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Pac.

Inoltre, in vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, l’anticipazione può essere concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. Tali interessi sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, § 3, lettera b), Tfue, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 69, commi 15

Indennità per i lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

A tal fine, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 81/2015;

b) titolari di pensione.

L’indennità:

a) non concorre alla formazione del reddito;

b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, al 26 maggio 2021:

– del reddito di cittadinanza ex D.L. 4/2019;

– del reddito di emergenza di cui all’articolo 82, D.L. 34/2020;

– del reddito di emergenza di cui all’articolo 12, D.L. 41/2021;

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10, D.L. 41/2021;

d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

La domanda è presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso che provvederà anche all’erogazione nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 69, commi 67

Indennità per i lavoratori del settore della pesca

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 70

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Parimenti, l’esonero è riconosciuto agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Per l’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Articolo 71

Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche

Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004.

Articolo 76

Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

In attuazione di quanto previsto con l’articolo 1, comma 1090, L. 178/2020, con decorrenza dal 30 settembre 2021, viene sciolta Riscossione Sicilia Spa e, a decorrere dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla L.R. Siciliana 9/2021, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, L.R. 19/2005, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima.